Ricongiungimento familiare

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Sezione a cura dell’avvocato Giulia Vicari Fondatrice di Infoimmigrazione.

Il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, attraverso la procedura di ricongiungimento familiare, di essere raggiunto in Italia dai suoi parenti più stretti al fine di riunire la sua famiglia.

L’art. 28 del D.Lgs. 286/98 (Testo Unico sull’Immigrazione) riconosce infatti il diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare agli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno con durata non inferiore ad un anno, rilasciato per lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o familiari.

Parenti per cui si può chiedere il ricongiungimento:

1) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;

2) figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il proprio consenso. Sono equiparati ai figli i minori adottati, affidati o sottoposti a tutela;

3) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;

4) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Documenti richiesti per il ricongiungimento familiare

1) pagine del passaporto del richiedente e dei familiari all’estero dove siano visibili il numero e i dati anagrafici (unico file);

2) carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero permesso scaduto, con allegata ricevuta di presentazione dell’istanza di rinnovo;

3) codice fiscale del richiedente;

4) certificato di stato di famiglia del richiedente, rilasciato dal comune di residenza (anche in autocertificazione);

5) certificato di stato di famiglia relativo alle persone che abitano nell’alloggio ove dimoreranno i familiari ricongiunti rilasciato dal comune di residenza con la dicitura «uso immigrazione» (anche in autocertificazione);

6) reddito di 6.079,45 euro per il 2022, (per un importo di 467,65 euro mensili, si considerano 13 mensilità) aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere.

Documenti e requisiti richiesti variano in base alla posizione soggettiva del richiedente. A tal proposito si vedano nel dettaglio i documenti necessari sul link del Ministero dell’Interno di seguito riportato:

https://www.interno.gov.it/sites//files/allegati/elenco_documenti_per_il_ricongiungimento.pdf

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